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D. 21/04/2004 n. 3
a) nella progettazione di un opera o lavoro pubblico possono ravvisarsi due distinte attivitā operative, costituite, la prima, dalla progettazione, in senso proprio, che consiste in un opera dell'ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, di contenuto complesso, con cui si estrinseca e rappresenta l'idea del progettista, e, la seconda, che si concreta in una serie di attivitā che accedono alla progettazione, ma sono da svolgere secondo indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali
b) distinta dalla composita attivitā di progettazione vera e propria, indicata č, invece, Iattivitā di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione la quale č tendenzialmente affidata agli uffici interni della stazione appaltante, ma che, tuttavia, qualora non sia possibile effettuarla con dipendenti della stazione appaltante, puō essere affidata all'esterno con procedure ad evidenza pubblica e con riferimento a corrispettivi stabiliti a corpo in base ad indagini di mercato
c) ferma rimanendo l'opzione fondamentale del legislatore per una progettazione in senso proprio effettuata all'interno della stazione appaltante, ove nelle sue articolazioni organizzative non siano ravvisabili, oppure allo stato non siano disponibili o sufficienti, tutte le professionalitā all'uopo necessarie, č possibile costituire gruppi di progettazione misti, formati da dipendenti aventi un adeguata professionalitā e da professionisti esterni alle condizioni indicate in motivazione
d) i bandi di gara indetti dall'ANAS si prestano - per come sono indicate e formulate le prestazioni da affidare - a censure di irregolaritā in quanto non rispondono ai criteri ed alle condizioni precisate e possono configurare affidamenti di incarichi non compatibili con le disposizioni vigenti.
Roma, 21 aprile 2004 Il presidente: Garri
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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